Oneri informativi per Cittadini e Imprese
Oneri informativi per Cittadini e Imprese
La pubblicazione degli oneri informativi per cittadini e imprese è richiesta per le sole
Amministrazioni dello Stato (Art. 34 ) Trasparenza degli oneri informativi.
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o criticatori, nonché‘ l'accesso ai servizi pubblici ovvero la
concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si
intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta,
l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al
comma l sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le
modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11
novembre 2011, n. 180.)